IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel  territorio
delle province di Foggia, Lecce e Taranto; 
  Ravvisata la necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  necessari
interventi  urgenti  finalizzati  a  fronteggiare  il  sopra   citato
contesto emergenziale; 
  Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 7 luglio 2014; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Dirigente del servizio protezione civile della
regione Puglia e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi dei  Comuni  e  delle  Province  interessate  dagli  eventi
meteorologici in argomento, nonche' delle strutture  organizzative  e
del personale della regione Puglia. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dagli  Enti  locali  nella  fase  di
prima emergenza rivolti a rimuovere  le  situazioni  di  rischio,  ad
assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero  delle  popolazioni
colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati  agli  Enti  locali  previo  resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.